PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.
(Finalità e connotazioni geografico-territoriali).

      1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo», di seguito denominata «area», quale omogenea risorsa storica, culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.
      2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'area che comprende i comuni di Roma, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Grottaferrata, Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Colonna, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio e Velletri.
      3. La presente legge prevede la realizzazione di interventi di studio, ricerca, recupero, restauro e riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici con particolare riguardo alle aree archeologiche dell'Appia antica e del Tuscolo.


Art. 2.
(Priorità).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Lazio, di intesa con i comuni e con gli enti interessati, predispone il quadro complessivo degli interventi di cui all'articolo 3, da sottoporre all'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, indicando le priorità di intervento.

 

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Art. 3.
(Interventi).

      1. Gli interventi da realizzare per le finalità indicate dall'articolo 1 sono:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

          c) recupero degli antichi tracciati viari e loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, allo scopo di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici, con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili;

          d) interventi necessari a determinare la continuità del tracciato e la fruibilità del parco dell'Appia antica dalla collina sul grande raccordo anulare fino all'antica Boville;

          e) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

          f) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

          g) interventi in aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

 

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          h) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso e alla viabilità a esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica;

          i) progetti di studio, ricerca scientifica e divulgazione sui singoli beni e sul complesso dell'area e dell'infrastruttura viaria di interesse storico-artistico;

          l) interventi di valorizzazione e di promozione culturale e turistica, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie della comunicazione e la realizzazione di siti INTERNET specificatamente dedicati.


Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la disciplina di settore.


Art. 5.
(Contributi).

      1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, inseriti nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, sono concessi contributi, a carico del fondo di cui all'articolo 7 fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento

 

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dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione Lazio dell'avvenuta tutela dell'area.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra la regione Lazio e il soggetto privato, che deve comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per almeno un ventennio.
      4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione del contributo di cui al presente articolo.


Art. 6.
(Collaborazioni).

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la completa fruizione.


Art. 7.
(Finanziamento).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, in aggiunta ai fondi disponibili delle amministrazioni interessate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2006-2008, da destinare alla regione Lazio.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere.

 

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      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.